Credito d’imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere: i soggetti beneficiari e gli interventi ammissibili.

  1.  I.            SOGGETTI BENEFICIARI

 

Possono accedere al credito di imposta in oggetto le imprese alberghiere esistenti  alla  data  del  1°  gennaio 2012. A tal fine, per « struttura alberghiera» si intende “una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali”.

 

  1.     II.            tipologie di interventi ammessi al beneficio.

 

Ai fini dell’individuazione degli interventi per i quali è possibile richiedere l’ammissione al beneficio, si intende:

 

  1. A.     per « interventi di ristrutturazione edilizia»:

 

1)      gli interventi  di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 380 del 2001[1], e s.m.i., ossia:

a)      le opere e  le  modifiche  necessarie  per  rinnovare  e sostituire parti anche strutturali degli edifici;

b)      le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non  comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c)      gli interventi  consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole  unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso;

 

2)      gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 380 del 2001, e s.m.i., ossia gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;

 

3)      gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 380 del 2001, e s.m.i., ossia gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di cui al presente numero sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli  culturali e paesaggistici[2], gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente;

 

  1. B.     per « interventi di eliminazione delle barriere architettoniche»:

 

1)     gli interventi volti ad eliminare gli ostacoli  fisici  che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in  particolare di coloro che, per  qualsiasi  causa, hanno una capacità  motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti; la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi;

 

2)     la progettazione e la realizzazione di  prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate;

 

3) gli interventi volti ad eliminare le barriere sensoriali e della comunicazione;

 

  1. C.     per « interventi di incremento dell’efficienza energetica»:

 

1) gli interventi di riqualificazione energetica, ovvero interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione non superiore ai valori definiti dall’Allegato A al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  11  marzo  2008,e s.m.i.;

2) gli interventi sull’involucro edilizio: interventi su un edificio esistente, parti di un edificio esistente o unità immobiliari esistenti, riguardante strutture opache verticali e orizzontali (pareti, coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani  non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, e s.m.i.;

3) gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione con: impianti  dotati di caldaie a condensazione e contestuale  messa a punto del sistema di distribuzione; impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza ovvero impianti geotermici a bassa entalpia, e  contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di  distribuzione;  impianti di cogenerazione o trigenerazione ad alto rendimento e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione;

 

  1. D.    per « spese per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo destinati esclusivamente alle  strutture alberghiere oggetto del presente decreto»:

 

1) quelle relative a rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l’altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il  lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei  tessuti,  abbattitori  di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti in termini di  sicurezza, efficienza energetica, prestazioni;

2) quelle relative a mobili e complementi d’arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;

3) quelle relative a mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia,  cucine, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione;

4) quelle relative a  pavimentazioni  di  sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali;

5) quelle relative a arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati all’interno delle strutture ricettive.

 

 

  1.  III.            Spese eleggibili al credito d’imposta

 

Ai fini della determinazione del credito d’imposta in argomento, nell’ambito degli interventi ammissibili sopra elencati, sono considerate eleggibili le seguenti tipologie di spesa:

 

  1. Relativamente a interventi di ristrutturazione edilizia, le spese per:

 

1) costruzione dei servizi igienici in ampliamento dei volumi di quelli esistenti;

2) demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della  volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincoli culturali e paesaggistici[3], per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;

3) ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro  ricostruzione, purché  sia possibile accertarne la preesistente consistenza anche  con  modifica della sagoma; sono esclusi gli immobili soggetti a vincoli culturali e paesaggistici[4], per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;

4) interventi di miglioramento e adeguamento sismico;

5)  modifica dei prospetti dell’edificio, effettuata, tra l’altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei  prospetti  preesistenti  con altri  aventi caratteristiche diverse materiali, finiture e colori;

6) realizzazione di balconi e logge;

7) recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in veranda;

8) sostituzione  di  serramenti  esterni,  da  intendersi  come chiusure apribili e assimilabili, quali  porte,  finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse  caratteristiche e non  ammissibili  ad altre agevolazioni fiscali;

9) sostituzione di serramenti interni (porte interne) con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti (in termini di sicurezza, isolamento acustico);

10) installazione di nuova pavimentazione o sostituzione  della preesistente  con  modifica  della  superficie e dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili,

tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;

11) installazione o sostituzione di impianti  di  comunicazione ed allarme in caso di emergenza e di impianti di prevenzione  incendi ai sensi della vigente normativa;

 

  1. Relativamente a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, le spese per  interventi  che possono essere realizzati sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari, quali:

1) sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica);

2) interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici;

3) realizzazione ex novo di impianti sanitari (inclusa la rubinetteria) dedicati alle persone  portatrici di handicap,  così come  la  sostituzione  di  impianti  sanitari  esistenti  con  altri adeguati all’ospitalità delle persone portatrici di handicap;

4) sostituzione di serramenti interni (porte interne, anche  di comunicazione) in concomitanza di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche;

5) installazione di sistemi domotici  atti  a  controllare  in remoto l’apertura e chiusura di infissi o schermature solari;

6)  sistemi  e  tecnologie volte alla  facilitazione della comunicazione ai fini dell’accessibilità;

 

  1. Relativamente a interventi di incremento dell’efficienza energetica, le spese per:

1) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione  di energia elettrica;

2)  installazione di schermature solari esterne mobili finalizzate alla riduzione dei consumi per condizionamento estivo;

3) coibentazione degli immobili ai fini della riduzione della dispersione termica;

4) installazione di pannelli solari termici per produzione di acqua;

5) la realizzazione di impianti elettrici, termici e idraulici finalizzati alla riduzione  del  consumo  energetico (impianti di riscaldamento ad alta efficienza, sensori termici, illuminazioni led, attrezzature a classe energetica A, A+ , A++, A+++);

 

  1. Relativamente all’acquisto di mobili e componenti d’arredo, le spese per:

1) acquisto, rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l’altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il  lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei  tessuti,  abbattitori  di  temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti, in termini di  sicurezza, efficienza energetica, prestazioni;

2) acquisto di mobili e di complementi d’arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non,  altri  manufatti  imbottiti,  mobili  contenitori,  letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;

3) acquisto di mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia,  cucine componibili, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione;

4)  acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali;

5) arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati all’interno delle strutture ricettive.

 

    Le singole voci di spesa come sopra elencate sono eleggibili, ciascuna, nella misura del  100%. L’importo totale delle spese eleggibili è, in ogni caso, limitato alla somma di 666.667 euro per ciascuna impresa alberghiera, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d’imposta massimo complessivo pari a 200mila euro.

 

Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dal T.U.I.R. (Testo unico delle imposte sui redditi[5]).

 

  1.   IV.            AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE.

 

 Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del trenta per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, relative a interventi di ristrutturazione edilizia, di  eliminazione delle barriere architettoniche, di incremento dell’efficienza energetica ovvero per le spese per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere come sopra definite, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi  né  destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d’imposta  successivo. 

 

    Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

 

L’agevolazione è concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento europeo sugli aiuti de minimis[6], e comunque fino all’importo massimo di 200mila euro nei tre anni d’imposta.

Il credito di imposta in esame è alternativo e  non cumulabile,  in  relazione a medesime voci di  spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.

 

 

 

  1.      V.            Procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d’imposta

 

Dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle spese, le  imprese interessate presentano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apposita domanda per il riconoscimento del credito d’imposta, secondo modalità telematiche definite dal Ministero stesso entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame.

   

Per le spese sostenute nell’anno 2014,  la domanda è presentata entro sessanta giorni  dalla  definizione delle predette modalità telematiche.

 

    La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e dovrà specificare:

 

a)      il costo complessivo degli  interventi e l’ammontare totale delle spese eleggibili ai sensi dell’articolo 4;

b)      l’attestazione di effettività delle spese sostenute;

c)      il credito d’imposta spettante.

 

Contestualmente alla domanda, le imprese devono presentare al Ministero competente la dichiarazione, sostitutiva di atto di notorietà, relativa ad altri aiuti “de minimis” eventualmente fruiti durante l’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti[7], allegando, inoltre, a pena di  inammissibilità, la documentazione amministrativa e tecnica indicata nell’elenco A, allegato al D.M. 7 maggio 2007 ( in allegato alla presente).

 

Il credito d’imposta è riconosciuto previa verifica, da parte del Ministero dei beni e delle attività  culturali e del turismo, dell’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi e formali, nonché nei limiti delle risorse disponibili.

 

Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande, il predetto Ministero  comunica all’impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo del credito effettivamente spettante.

 

Il credito d’imposta in oggetto non concorre alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi, e del valore  della  produzione,  ai  fini  dell’imposta regionale sulle attività produttive.

 

Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il  quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione[8], con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla medesima Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo, pena  lo scarto dell’operazione di versamento. Ai fini del controllo di  cui  al periodo precedente, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite  d’intesa, l’elenco delle imprese  ammesse  a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.

 

  1.   VI.            Cause di revoca del credito d’imposta

 

    Il credito d’imposta, indebitamente concesso, viene revocato:

 

a)  nel caso che venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi sopra elencati; 

b) nel caso che la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta;

c) nel caso in cui non venga rispettata, per la fattispecie dell’acquisto di mobili e arredi, la condizione secondo la quale il beneficiario non deve cedere a terzi né destinare a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d’imposta successivo[9].

 

Il credito d’imposta è, altresì, revocato in caso di accertamento della falsità  delle  dichiarazioni  rese.  Sono  fatte salve  le  eventuali  conseguenze  di   legge   civile,   penale   ed amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito.

 

*****

    Sarà cura del nostro Ufficio comunicare tempestivamente la pubblicazione sul sito del Ministero delle istruzioni relative alle modalità telematiche da utilizzare per inoltrare la domanda per il  riconoscimento del credito d’imposta in oggetto.

 

Si allega alla presente il testo del D.M. 7 maggio 2015 e del relativo allegato, per ogni necessità di consultazione.

Decreto 7 maggio 2015      

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