Scadono il 30 novembre 2022 i termini relativi agli obblighi informativi concernenti sovvenzioni, sussidi, contributi e aiuti ricevuti dalle imprese nell’anno 2020

Oggetto: Termini relativi agli obblighi informativi concernenti sovvenzioni, sussidi, contributi e

aiuti ricevuti dalle imprese. Autodichiarazione all’Agenzia Entrate degli aiuti Covid.

Come è noto, l’art. 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, prevede che “I soggetti

che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile (attività industriali dirette

alla produzione di beni o di servizi; attività intermediarie nella circolazione dei beni – fra

queste le attività commerciali; attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; attività bancarie o

assicurative; altre attività ausiliarie delle precedenti) pubblicano nelle note integrative del

bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi

a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere

generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente

erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.

165 e dai soggetti di cui all’art, 2-bis del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (enti equiparati). I soggetti

che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile (in forma abbreviata) e

quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo

mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni

anno (si intende successivo all’esercizio finanziario precedente), su propri siti internet,

secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui

portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Il comma 127 stabilisce che, al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti,

l’obbligo di pubblicazione non si applica ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi,

vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o

risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel

periodo considerato.

Ai sensi del successivo comma 125-ter, a partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza

dell’obbligo di cui al comma 125-bis comporta una sanzione pari all’1 per cento degli importi

ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria

dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che

il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione

amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai

soggetti eroganti.

2

L’art. 11-sexiesdecies del DL n. 52/2021, convertito in legge n. 87, aveva previsto, come si

ricorderà, per l’anno 2021, la proroga del regime sanzionatorio al 1° gennaio 2022. Il DL n.

228/2021 (c.d. “decreto milleproroghe”), poi convertito in legge n. 15/2022, all’art. 1, comma 28-

ter, ha differito il termine al 1° luglio 2022.

Ciò vuol dire, secondo la nostra interpretazione, che vi è tempo fino al 30 giugno p.v. per

procedere alla pubblicazione dei dati sopra menzionati, con riferimento alle sovvenzioni,

sussidi, aiuti, ecc. relativi all’anno 2020, altrimenti scattando dal 1° luglio le sanzioni previste.

L’art. 3-septies dello stesso DL n. 228/2021 ha previsto, al comma 1, che per l’anno 2022 il

termine per l’applicazione delle sanzioni è prorogato al 1° gennaio 2023.

Ciò vuol dire, a nostro avviso, che vi è tempo fino al 31 dicembre 2022 per pubblicare i dati

relativi a sovvenzioni, sussidi, aiuti, ecc. relativi all’anno 2021, altrimenti scattando dal 1°

gennaio 2023 l’applicabilità delle sanzioni.

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 1, comma 125-quinquies, per gli aiuti di Stato e gli aiuti de

minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24

dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente

pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o

gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di

pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a condizione che venga

dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro

nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla

redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale

delle associazioni di categoria di appartenenza.

In ogni caso ricordiamo che, ad avviso di Confesercenti, come comunicato a suo tempo con

pertinenti note (nota dell’Ufficio Tributario dell’8.6.2021), le forme di contribuzione

emergenziali ricollegate all’emergenza sanitaria (a titolo esemplificativo: Contributo a fondo

perduto ex art. 25 del D.L. n. 34/2020; Contributo per gli “Intermediari e Professionisti del

turismo” ex art. 182 del D.L. n. 34/2020; Contributo “Centri storici” ex art. 59 del D.L. n

104/2020; Ristori ex art. 1 del D.L. n. 137/2020; Sostegni ex art. 1 del D.L. n. 41/2021) (per

brevità “Contributi a fondo perduto COVID”) non si considerano rientranti nell’ambito degli

obblighi informativi previsti dall’art.1, commi da 125 a 129, della Legge n.124/2017:

- perché, stante il tenore letterale della norma ed i documenti di prassi emanati fino ad

oggi sul tema, i “Contributi a fondo perduto COVID” rientrano di fatto nell’ambito

delle cause di esclusione dalla norma in quanto, sì di carattere risarcitorio, ma aventi

evidentemente carattere generale. E’ chiaro, infatti, che tali benefici, essendo stati

concessi ad un numero fortemente elevato di imprese aventi determinati requisiti

dettagliatamente previsti, non caratterizzano “un rapporto one to one” tra l’Ente erogatore ed

il Soggetto beneficiario propedeutico alla nascita dell’obbligo informativo;

- da un punto di vista meramente logico e stante il carattere di “straordinarietà” di tale

contribuzione emergenziale, si ritiene che le “Misure COVID” siano comunque da

considerarsi profondamente differenti ed in alcun modo equiparabili alle

“tradizionali” forme di contribuzione pubblica (“ante COVID” e non) per le quali è

stato legittimamente previsto un vincolante regime di trasparenza a tutela degli attori

coinvolti.

3

Autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione

della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da

Covid-19”

Ricordiamo altresì, infine, per completezza, che, ai sensi del Decreto del MEF dell’11 dicembre

2021, approvato in attuazione del DL n. 41/2021, convertito in legge n. 69, i soggetti beneficiari

degli aiuti (Covid) richiamati dall’art. 1 dello stesso decreto devono presentare all’Agenzia

delle Entrate un’autodichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, nella quale

attestano che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla sezione 3.1

ovvero alla sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020

C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno

dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni.

La presentazione dell’autodichiarazione ,posticipata dal Dl semplificazioni, dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2022 secondo le modalità previste come da provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2022.

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